VENDITA AL DETTAGLIO

\Per «commercio al dettaglio», si intende la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso (art. 3 del Reg. Ce n. 178/02).

L’operatore al dettaglio è la persona fisica o giuridica che professionalmente rivende direttamente al consumatore merci da lui acquistate. L’attività si svolge su aree private in strutture fisse o mediante altre forme di distribuzione (D.Lgs. 114/1998, art. 4 lett. b). Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

La normativa di riferimento è quella del Reg. Ce n. 178/02 (sicurezza alimentare, assenza di rischi e pericoli, rintracciabilità), del Reg. Ce n. 852/04 (autocontrollo igienico sanitario e prevenzione dei rischi), Reg. Ue n. 1169/11 (corretta informazione sugli alimenti).

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