LA CORRETTA INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE: IL REG. UE n.1169/11

Di:

27 Mar 2017

di Francesco Aversano


Indice:

1) I principi della corretta informazione;
2)
La fornitura di informazioni ai consumatori;
3)
La «buona leggibilità»;
4)
Le informazioni previste dal Reg. UE n. 1169/11;
5)
Le informazioni obbligatorie sui prodotti preimballati;
6)
Le informazioni volontarie sugli alimenti;
7)
La dichiarazione nutrizionale;
8)
La presentazione delle informazioni nutrizionali;
9)
Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale;
10)
Pratiche leali d’informazione;
11)
Responsabilità dell’operatore alimentare;
12)
Cenni su Codice del Consumo e pubblicità ingannevole;
13)
Il Reg. CE n. 1924/06;
14) Reg. UE n. 1169/11 e profili sanzionatori.


1. I PRINCIPI DELLA CORRETTA INFORMAZIONE

Uno dei principali obiettivi della legislazione alimentare è di tutelare gli interessi dei consumatori per consentirne scelte consapevoli circa gli alimenti che consumano. La normativa alimentare – nel suo complesso – dovrà pertanto prevenire:

a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;

b) l’adulterazione degli alimenti;

c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

La disciplina in materia di informazioni riguarda in linea di massima la sicurezza, la composizione e la qualità degli alimenti; al pari, stabilisce le condizioni per la libera circolazione nell’UE degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati.

Un principio importante sulla tutela della corretta informazione è contenuto nell’art. 14 del Reg. CE n. 178/02 sui requisiti di sicurezza degli alimenti: per determinare se un alimento sia «a rischio» devono, infatti, considerarsi anche le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

La normativa fondamentale in materia è il Reg. UE n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, obbligatorio dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’indicazione sul prodotto della dichiarazione nutrizionale, che scatterà invece dal 13 dicembre 2016.

Il provvedimento considera anche il profilo sanitario legato all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità degli alimenti e, tra altro, integra il Reg. CE n. 1924/06, sulle specifiche indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Il Regolamento 1169/11 si applica agli operatori in tutte le fasi della catena alimentare e riguarda qualsiasi alimento per il consumatore, inclusi quelli forniti dalle collettività (e a quelli destinati alla fornitura delle collettività), ossia da qualunque struttura (anche un veicolo o un banco vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato.

Il provvedimento ha come principale obiettivo la chiarezza delle regole informative perché impone agli operatori un’etichettatura comprensibile e leggibile, che soddisfi quanto più possibile la crescente richiesta di trasparenza da parte degli acquirenti.

Ecco in sintesi i due fondamentali principi-obiettivo del Reg. UE n. 1169/11:

– «ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori» (anche attraverso le corrette informazioni sugli alimenti).

– «assicurare il loro diritto all’informazione», garantendo che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano.


2. LA FORNITURA DI INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

Il Regolamento 1169/11 definisce principi, requisiti e responsabilità sulle informazioni alimentari, in particolare, sull’etichettatura dei prodotti. Il provvedimento contiene tutte le regole dell’UE sulle informazioni alimentari, alle quali potranno affiancarsi norme dei Paesi membri «pertinenti» e «compatibili» con le regole europee.

Le norme nazionali potranno costituire ulteriori obblighi informativi per tipi o categorie specifici di alimenti e per almeno uno dei seguenti motivi:

a) protezione della salute pubblica;

b) protezione dei consumatori;

c) prevenzione delle frodi;

d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

Gli Stati membri potranno emanare disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati (quelli senza preimballaggio o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta); inoltre, potranno introdurre norme sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo in caso di comprovato nesso tra talune qualità del prodotto e la sua origine o provenienza, fermi restando i principi dell’art. 26 del Reg. UE n. 1169/11 (sull’indicazione del paese d’origine o luogo di provenienza).


3. LA «BUONA LEGGIBILITÀ»

Il Reg. UE n. 1169/11, tra altro, distingue tra:

etichetta: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;

etichettatura: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.

Le etichette alimentari dovranno essere chiare e comprensibili per consentire ai consumatori scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Questo, nell’ottica di un approccio globale al tema dell’informazione sugli alimenti, che si può sintetizzare nel concetto di «buona leggibilità».

La leggibilità si sostanzia nell’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico ed è determinata da più fattori: le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale e il contrasto significativo tra scritta e sfondo.

Per facilitare la leggibilità delle informazioni, il Reg. UE n.1169/11 definisce il «campo visivo» come l’insieme delle superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale. Il «campo visivo principale» di un imballaggio sarà, invece, quello più esposto «al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica».


4. LE INFORMAZIONI PREVISTE DAL REG. UE N. 1169/11

I principi relativi alle informazioni obbligatorie sugli alimenti sono indirizzati alla corretta e trasparente comunicazione al consumatore circa:

a) l’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;

b) la protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento, ossia:
– gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
– la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
– l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;

c) le caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Le informazioni sugli alimenti, in sintesi, sono quelle concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale.

Le informazioni riguardano, con significative differenze, sia gli alimenti preimballati che quelli non preimballati.

L’alimento preimballato è l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio.

L’art. 12 del Reg. UE n. 1169/11 stabilisce i criteri sulla messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti, stabilendo che per tutti gli alimenti siano rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie di cui agli artt. 9 e 10 del provvedimento. Le predette informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.

Con riguardo, invece, alla presentazione delle indicazioni obbligatorie, l’art. 13 del Reg. UE n. 1169/11 stabilisce che le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non dovranno essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.


5. LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUI PRODOTTI PREIMBALLATI

Sui prodotti preimballati sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti, recante un’intestazione o preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata (le indicazioni sugli allergeni, si badi, vanno indicate in etichetta in forma evidenziata, attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo);

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e) la quantità netta dell’alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; salve le eccezioni previste nell’allegato X, il termine minimo di conservazione è indicato come segue.
La data è preceduta dalle espressioni: «da consumarsi preferibilmente entro il…» quando la data comporta l’indicazione del giorno, «da consumarsi preferibilmente entro fine…», negli altri casi. La data di scadenza, invece, deve indicarsi nel modo seguente: «da consumare entro» (giorno, mese e anno);

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare (ossia colui che commercializza o l’importatore);

i) il paese d’origine o il luogo di provenienza (ove previsto all’art. 26);

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale (con le indicazioni seguenti: il valore energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale).

L’assenza del lotto tra le indicazioni obbligatorie non deve indurre in confusione perché il lotto è comunque obbligatorio in base alla Direttiva CE n. 91/2011. Il lotto consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; la «partita» di alimenti è l’insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche dall’operatore.

Con riguardo alla «vendita a distanza», invece, le indicazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili sia prima che al momento della consegna all’acquirente (a eccezione del termine minimo di conservazione o data di scadenza).


6. LE INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI

Il Reg. UE n. 1169/11 mira a un equilibrio tra informazioni «obbligatorie» e «facoltative» sugli alimenti; le informazioni fornite su base volontaria dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

a) non indurre in errore il consumatore ed essere conformi a pratiche leali;

b) non essere ambigue né confuse per il consumatore;

c) se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.


7. LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

L’etichettatura nutrizionale è un metodo basilare per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e favorire scelte consapevoli anche dal punto di vista dietetico.

La dichiarazione nutrizionale fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti. Essa quindi dovrà figurare nel medesimo campo visivo.

L’art. 9 del Reg. UE n. 1169/11 inserisce la dichiarazione nutrizionale tra le indicazioni obbligatorie dei prodotti preimballati (dal 13 dicembre 2016) e dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

a) il valore energetico;

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, subito accanto alla dichiarazione nutrizionale).

Il «contenuto» della dichiarazione nutrizionale obbligatoria potrà essere integrato dall’operatore con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre; i sali minerali o le vitamine elencati nell’allegato XIII, parte A, p. 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto previsto alla parte A, p. 2, di tale allegato.


8. LA PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Le indicazioni nutrizionali devono figurare nello stesso campo visivo e vanno presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell’ordine di presentazione suggerito dall’allegato XV al Reg. UE n. 1169/11.

Le indicazioni sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre; in mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare. Le indicazioni sono presentate, salvo eccezioni, nel campo visivo principale, con una dimensione di carattere stampato in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza X), come nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.

Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di» e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.


9. ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Accanto alle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume, l’allegato V del Reg. UE n. 1169/11, prevede un elenco di prodotti alimentari esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale:

prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti e prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

sale e succedanei del sale;

edulcoranti da tavola;

estratti di caffè e di cicoria, chicchi di caffè interi o macinati e chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

infusioni a base di erbe e di frutta, , tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;

aceti di fermentazione e loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;

aromi;

additivi alimentari;

coadiuvanti tecnologici;

enzimi alimentari;

gelatina;

composti di gelificazione per marmellate;

lieviti;

gomme da masticare;

– alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2; alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore.


10. PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE

Il Reg. UE n. 1169/11 dedica l’art. 7 alle «pratiche leali d’informazione», fissando precisi limiti alle attività informative degli operatori alimentari. E ciò con riguardo anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti, in particolare alla forma, all’aspetto o all’imballaggio, al materiale d’imballaggio utilizzato, al modo in cui sono disposti per la distribuzione al consumo o il contesto nel quale sono esposti.

In generale, le informazioni devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore e quindi non devono ingannare il consumatore. Tali vincoli riguardano:

a) le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b) l’attribuzione al prodotto, da parte dell’operatore, di effetti o proprietà che non possiede;

c) suggerimenti che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche; questo, in particolare, ove si evidenzi in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

d) ulteriori suggerimenti, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, della presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

In presenza di tali trasgressioni, la disciplina sanzionatoria è normalmente amministrativa (sanzioni pecuniarie); ciò non esclude che, nei casi più gravi, la violazione dell’art. 7 del Reg. UE n. 1169/11 possa integrare i reati di frode commerciale (es. art. 515, 516 e 517 c.p.), sempreché venga accertata la presenza del dolo in capo all’operatore infedele.


11. RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ALIMENTARE

Ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE n. 1169/11 il responsabile dell’informazione è il soggetto con il cui nome o con la cui ragione sociale (o anche il marchio) è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, l’importatore nel mercato dell’UE. L’operatore del settore, quale responsabile delle informazioni sugli alimenti, ne assicura presenza ed esattezza, secondo la normativa vigente.

Gli operatori del settore diversi dai soggetti che commercializzano o importano, e che dunque non influiscono originariamente sulle informazioni, non devono fornire alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso, la non conformità alla normativa in materia (il che impone almeno un dovere di verifica da parte degli operatori in tutta la filiera, a seconda delle fasi).

Nell’ambito delle imprese che controllano, gli operatori del settore (ad es., grossisti o dettaglianti) non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore. Tali operatori, inoltre, non dovranno ridurre in alcun modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità di costoro di effettuare acquisti consapevoli. Gli operatori del settore, pertanto, saranno direttamente responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

Gli operatori del settore, nell’ambito delle imprese che controllano, quale dovere permanente, dovranno sempre assicurare – e verificare – la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

Essi, infine, dovranno garantire che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore o alle collettività siano trasmesse all’operatore che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.


12. CENNI SU CODICE DEL CONSUMO E PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

L’impianto delle sanzioni collegato alle violazioni in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità alimentare è di natura amministrativa. Pur tuttavia, per poter fornire un quadro esauriente sulla tutela della corretta informazione, andrebbero considerate anche altre norme a presidio sia dell’acquirente che, accanto a quelle del Reg. UE n. 1169/11, sono presenti nel Codice del Consumo (es. pratiche commerciali scorrette) e nel D.lgs. n. 145/07 (es. art. 2, pubblicità ingannevole).

La pubblicità è intesa come qualsiasi forma di messaggio diffuso, nell’esercizio di un’attività economica, al fine di promuovere la vendita o il trasferimento di beni, nonché la prestazione di opere e servizi. Ciò significa che, nell’ampia nozione di pubblicità, rientra qualsiasi forma di comunicazione e diffusione commerciale pure via web, posta anche per promuovere l’immagine dell’impresa verso i consumatori.

Per pubblicità ingannevole s’intende qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.

La pubblicità ingannevole si realizza nel caso in cui induca in errore l’acquirente sulle caratteristiche dei beni o servizi offerti; inoltre, nel caso in cui l’operatore diffonda informazioni non rispondenti al vero o spinga il consumatore ad un acquisto, che in presenza di idonea informazione, non si sarebbe effettuato.

In proposito è noto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), è spesso intervenuta per valutare la correttezza della comunicazione pubblicitaria e la conformità alle regole del Codice del Consumo; in particolare, su quanto espresso o lasciato intendere nei messaggi rispetto alla reale natura e alle caratteristiche di efficacia dei prodotti in commercio o, anche, sulle vanterie salutistiche dei prodotti.


13. IL REG. CE N. 1924/06

Il Regolamento CE n. 1924/2006 nasce per evitare che le indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti nell’etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti siano fuorvianti per il consumatore. Le indicazioni nutrizionali o sulla salute, infatti, non possono figurare sugli imballaggi alimentari se incompatibili con i principi nutrizionali o sanitari generalmente riconosciuti o se incoraggiano o tollerano un consumo eccessivo di qualsiasi alimento o screditano una buona pratica dietetica.

L’indicazione nutrizionale è qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

a) all’energia (valore calorico) che
i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o,
iii) non apporta
;

b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
i) contiene,
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene.

L’indicazione sulla salute, invece, è qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, e la salute.

Le indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia sono qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti, riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

Nel Reg. CE n. 1924/06 è prevista una procedura di autorizzazione di tali indicazioni da parte della Commissione UE, per assicurarne, in collaborazione con l’EFSA, un’adeguata valutazione scientifica.

Sulla base dei pareri EFSA, la Commissione con il Reg. UE n. 432/12 ha, ad esempio, autorizzato 222 indicazioni sui prodotti, diverse da quelle riferibili alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.


14. REG. UE N. 1169/11 E PROFILI SANZIONATORI

Il nostro Legislatore non ha ancora definito il quadro sanzionatorio amministrativo sulle informazioni alimentari. Tuttavia è stata emanata la Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 6 marzo 2015 per raccordare il Reg. UE n. 1169/11 e la precedente disciplina (d.lgs. n. 109/1992), sulla base di una specifica tabella di concordanza.

Le sanzioni amministrative richiamate nella Circolare variano dal punto di vista pecuniario a seconda del tipo di infrazione e sono stabilite nel minimo e nel massimo.

Ad esempio, con riguardo alla violazione dell’art. 7 (pratiche leali di informazione) la sanzione applicabile è da Euro 3.500 fino a Euro 18.000. Lo stesso dicasi per la fallace indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza, nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. O ancora si tratti di improprie o inesatte informazioni fornite su base volontaria.

È prevista invece una sanzione da Euro 1.600 a Euro 9.500 per l’assenza di una delle indicazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati o in caso di mancata indicazione della data di scadenza o, ancora, con riguardo alla scorretta messa a disposizione, posizionamento e presentazione delle informazioni obbligatorie.

Le violazioni gravi al Reg. UE n. 1169/2011, rilevanti sulla tutela del consumatore e sulla lealtà informativa, possono lambire la sfera penale, in particolare il seguente art. 515 c.p., frode nell’esercizio del commercio: «chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065».

La violazione dell’art. 515 c.p., tuttavia, deve richiamarsi solo nel caso di gravi violazioni del Reg. UE n. 1169/11 (il quale, come detto, si lega normalmente a sanzioni amministrative). In proposito si fa cenno a un’esemplare sentenza della Cass. Pen. (n. 19093/2013), che richiama il Reg. UE n. 1169/11 per un’etichettatura, presentazione o pubblicità aventi natura fraudolenta.

La Cassazione, infatti, ribadisce che può rientrare nell’art. 515 c.p. anche la consegna di una cosa per origine diversa da quella dichiarata o pattuita attraverso un’etichettatura «ambigua». La diversità della consegna, infatti, può derivare anche da una scorretta informazione sulla «origine», ossia sull’indicazione non veritiera del luogo geografico di produzione, fattore senz’altro «decisivo nell’accordo di vendita nel caso in cui il consumatore possa attribuire ad esso ragioni di particolare apprezzamento per le qualità o la bontà del prodotto».


SCARICA QUI  il Regolamento UE n. 1169/11 (aggiornato)

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