Guida alla scoperta consapevole delle etichette agroalimentari 

a cura della Dottoressa Gabriella Lo Feudo (CREA) 

Molto è stato fatto sul piano normativo per indurre i consumatori a compiere acquisti di prodotti alimentari in maniera attenta ma spesso ci si chiede se il consumatore ne sia realmente consapevole!

Le norme parlano chiaro: sono a tutela del consumatore, ma lui… lo sa?

Acquistare alimenti in maniera responsabile e informata è ormai un desiderio preciso di molte persone e quindi decodificare quanto scritto sulla confezione è determinante per un approccio responsabile con l’alimentazione quotidiana. Le etichette alimentari sono l’unico strumento di cui dispone il consumatore per orientarsi tra gli affollatissimi scaffali dei supermercati. Saperle leggere rappresenta un diritto ma anche un dovere vista l’importanza che questa scelta riveste sulla salute e sul benessere della persona.

Questa sezione ci farà scoprire gli strumenti per capire come le etichette proteggono i piccoli e grandi cittadini consumatori.

Un viaggio nella storia dell’etichettatura, partendo dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, fino al tassello più importante del puzzle… cosa devono dirci le etichette. 


Guida alla lettura consapevole delle etichette agroalimentari 

a cura di Gabriella Lo Feudo*

  Questa collaborazione nasce dall’impegno e la volontà congiunta nel promuovere e favorire la comprensione delle eti­chette alimentari orientando il consumatore verso scelte consape­voli. Il consumo di alimenti scaturisce dalla necessità umana di nutrirsi, ma anche dal desiderio e dal compiacimento di soddisfare il proprio gusto. Un consapevole consumo di cibo consente tra l’altro, oltre ad una più equa distribuzione delle risorse, un impatto positivo sull’ambiente nonché il mantenimento di uno stato di benessere con conseguente miglioramento della qualità della vita. Certamente non basta leggere l’etichetta per diventare virtuosi dell’alimentazione; questo atto di responsabilità deve essere accom­pagnato da un’ampia e diffusa informazione sin dai banchi di scuola, con campagne di sensibilizzazione a tutti i livelli anche nella grande distribuzione, nelle comunità locali e nelle mense, ma può essere comunque un passo importante. Una corretta informazione costituisce il punto di partenza per acquisti consapevoli e responsabili. Leggere l’etichetta non soltanto facilita la scelta tra diversi alimenti ma fornisce le informazioni utili e necessarie per ricostruire l’identità del prodotto ed individuare l’alimento più adatto alle nostre esigenze, anche in funzione di regimi alimentari specifici. Le regole sull’etichettatura dei prodotti alimentari sono dettate, oggi, principalmente dall’Unione europea che indica, in primo luogo, le informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta. Molto è stato fatto quindi sul piano normativo per indurre i consumatori a compiere acquisti di prodotti alimentari in maniera attenta ma spesso il consumatore non ne è realmente consapevole! L’etichetta nel corso del tempo ha assunto un ruolo strategico teso ad informare il consumatore sulle caratteristiche del prodotto consentendogli di scegliere quello che maggiormente corrisponde alle proprie esigenze. Oggi rappresenta una sorta di carta d’identità dell’alimento e costituisce nel contempo la prima grande vetrina.      

Indice

      *La dott.ssa Gabriella Lo Feudo è esperta di etichetta del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA). Lavora presso il Centro di ricerca Olivicoltura Frutticoltura e Agrumicoltura sede di Rende    

Un'altra importante informazione da cercare in etichetta è l’origine e a tal proposito la Commissione Europea ha emanato vari regolamenti visto il forte interesse europeo, specialmente italiano, sul tema. Conoscere l’origine di un alimento vuol dire avere consapevolezza delle materie prime utilizzate, delle modalità di coltivazione o di allevamento, dell’uso dei mangimi e dei concimi, e della sostenibilità dell’agricoltura di provenienza del prodotto alimentare che si acquista e si consuma. L’Italia con la sua enorme biodiversità e tradizione alimentare è uno scrigno di tesori del gusto e pertanto è giusto che il consumatore sia messo nella condizione di potere operare una scelta attenta e informata.   #DaDoveViene  

Tra le informazioni obbligatorie è importante controllare la lista degli ingredienti dove, in ordine decrescente, sono indicate tutte le sostanze e i prodotti utilizzati per la produzione dell’alimento (compresi gli aromi e gli additivi) e dove figurano, attraverso un carattere chiaramente distinto dagli altri, gli ingredienti che provocano allergia. L’elenco degli ingredienti non è obbligatorio per alcune categorie di alimenti: acqua minerale, vini, birre, acquavite, latte e derivati, frutta fresca intera e alimenti composti da un solo ingrediente.   #PochièMeglio #LeggiBene   Quando la denominazione di vendita di un alimento focalizza l’attenzione su un particolare ingrediente che caratterizza il prodotto questo ingrediente oltre ad essere menzionato deve riportare la percentuale utilizzata.   es: sugo pronto alla rucola: nella lista degli ingredienti dovrà essere riportata la percentuale della rucola presente. es: succo di frutti rossi: la lista deve contenere la percentuale di frutta totale ed in più le percentuali delle singole tipologie di frutti rossi oltre al resto degli ingredienti usati. es: biscotti al cioccolato, la lista degli ingredienti  dovrà contenere in ordine decrescente  gli ingredienti, la percentuale di cioccolato utilizzata con accanto indicata la composizione del cioccolato   #Ioleggoletichetta   Spesso nella lista degli ingredienti si trova solo il comune zucchero ovvero il saccarosio, ma altre volte possiamo trovare sostanze a cui bisogna prestare molta attenzione!  Potremmo leggere presenza di succo d’uva concentrato, oppure sciroppo di glucosio o di fruttosio, sciroppo di malto, oppure fruttosio, glucosio, succo di mela concentrato o ancora sciroppo d’acero, sciroppo di riso a cui si potrebbero aggiungere edulcoranti tipo, aspartame, saccarina o ancora xilitolo, sorbitolo, mannitolo. Tutte sostanze zuccherine che andrebbero ad aumentare la nostra razione giornaliera ed il cui consumo pertanto deve essere tenuto d’occhio.   #Occhioaglizuccheri #ConoscoGliIngredienti #IosonoAttento #MiPiaceMangiareConsapevole   Gli ingredienti devono essere designati con il loro specifico nome, tuttavia, alcuni possono comparire con il nome della categoria. Se tra gli ingredienti troviamo spezie o piante aromatiche che non superano il 2% in peso, non è necessario indicarne il tipo. Se è presente frutta candita che non superi il 10% in peso non è obbligatorio specificare quale sia esattamente il tipo di frutta. Stesso discorso vale per gli ortaggi misti presenti in misura inferiore al 10%.   Quantità La quantità netta è una informazione molto importante da inserire in etichetta perché informa il consumatore sulla reale quantità del prodotto che sta acquistando. Questa voce è importante anche perché direttamente correlata al prezzo di vendita. È espressa in unità di massa per gli alimenti solidi e in unità di volume per gli alimenti liquidi. Nei prodotti alimentari immersi in un liquido di governo o nel cosiddetto liquido di copertura è obbligatorio inserire anche il peso sgocciolato ovvero il peso al netto del liquido presente.   #OcchioAlPeso

Le informazioni obbligatorie sono situate tra il fronte e il retro delle etichette e sono determinanti per la vendita di un alimento e sono le seguenti:
  • Denominazione dell’alimento*
  • Elenco degli ingredienti
  • Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in un detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
  • Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
  • Quantità netta dell'alimento*
  • Termine minimo di conservazione e data di scadenza
  • Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego
  • Nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
  • Paese d'origine o luogo di provenienza
  • Istruzioni per l'uso, per i casi in cui l'omissione renderebbe difficile l'uso adeguato dell'alimento
  • Titolo alcolometrico volumico per le bevande che contengono più del 1,2% di alcol in volume*
  • Dichiarazione nutrizionale
*Le indicazioni con l’asterisco devono apparire nel campo visivo principale      

Le indicazioni riportate in etichetta, destinate al consumo nazionale devono essere riportate in lingua italiana. I prodotti destinati al mercato comunitario devono riportare le informazioni nella lingua del Paese di commercializzazione; possono essere riportate altre lingue comunitarie, ma solo in aggiunta. Nel caso in cui la commercializzazione avvenga in paesi extracomunitari, l’etichettatura deve essere realizzata nel rispetto della normativa vigente nel Paese importatore.   #LeggoAttentamente #SonoAccessibileaTutti

Fondamentale è il ruolo dell'etichetta nutrizionale che permette di definire le caratteristiche nutrizionali di un prodotto, riportandone tutte le informazioni sul contenuto in nutrienti (quali grassi, totali e saturi, proteine, carboidrati, sale, fibre, vitamine e sali minerali), rapportate a 100g/100 ml di prodotto. Fornisce, inoltre, un valido contributo al consumatore sul valore energetico dell’alimento, con l’obiettivo di elevare il livello di protezione della salute senza trascurare gli interessi economici legati alla libera circolazione delle merci permettendo, al consumatore di confrontare consapevolmente le varie offerte e avere un approccio positivo e costruttivo con l’alimentazione. Se compare in etichetta l’indicazione senza zucchero o senza zuccheri aggiunti è importante leggere con attenzione la lista degli ingredienti per valutare la presenza di altre sostanze simil zuccherine che potrebbero indurre in errore il consumatore dandogli delle informazioni non corrette.     #AttentoaCosaMangi #AttentoaCosaCompri

Si trova nel campo visivo principale di un’etichetta: La denominazione di vendita è il nome con cui il prodotto viene commercializzato ed è importante per capire la natura e la qualità del prodotto stesso ma anche per distinguerlo da altri simili con i quali potrebbe essere confuso. Quando la denominazione di vendita focalizza l’attenzione su un particolare ingrediente che differenzia il prodotto alimentare da altri analoghi, di questo ingrediente deve essere riportata nell’apposito elenco anche la quantità in percentuale. La denominazione di vendita deve prevedere anche, ove fosse necessario per non creare confusione al consumatore, l’indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare oppure l’indicazione relativa al trattamento specifico subito: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato. Se l’alimento è stato congelato e per la vendita viene decongelato, nello stesso campo visivo della denominazione deve essere indicato: decongelato. Alimenti come patate, aglio, cipolle, spezie, erbe aromatiche essiccate e condimenti vegetali possono essere sottoposti ad un trattamento di irradiazione per inibire la formazione di germogli. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è obbligatoria e deve essere indicata accanto alla denominazione di vendita.   #SoComeSichiama #ConoscerePrimadiAcquistare

La data di Scadenza viene indicata sulle etichette di alcuni prodotti alimentari con l’espressione “da consumarsi ENTRO” seguita da GIORNO, MESE e ANNO e indica perentoriamente la data entro cui un alimento deve essere tassativamente consumato. Un alimento è scaduto dal giorno successivo alla data indicata sulla confezione e, una volta superata, non può più essere venduto. Se viene consumato dopo potrebbero verificarsi rischi per la salute di chi lo consuma. Il latte fresco pastorizzato è l’esempio eclatante di un prodotto fresco con data di scadenza da rispettare, disciplinata dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, “La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L’uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico." Il Termine Minimo di Conservazione (TMC) o Tempo di Preferibile Consumo  viene indicato sulle confezioni con la dicitura “da consumarsi PREFERIBILMENTE entro” seguita da GIORNO/MESE per gli alimenti la cui durata sia inferiore a 3 mesi, MESE/ANNO per quei prodotti la cui conservabilità è compresa tra 3 mesi e 18 mesi, ANNO per quegli alimenti la cui durata è superiore ai 18 mesi. Il Tempo di preferibile consumo è la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, purché ben conservato. A questo proposito è determinante prestare molta attenzione alle indicazioni offerte dal produttore sulle modalità di conservazione dopo l’apertura della confezione sul cui retro di solito è raccomandato di: consumare entro … giorni dopo l’apertura della confezione” oppure “dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare il prodotto entro … giorni." Consiglierei decisamente di rispettare tali indicazioni che, dettate dal produttore, rendono chiara la durata  dell’alimento e informano il consumatore sui tempi di decadimento delle caratteristiche organolettiche del prodotto o di come può avvenire un incremento microbiologico che potrebbe divenire potenzialmente dannoso. Tra l’altro la modalità di conservazione di un alimento è una di quelle indicazioni obbligatorie perviste dal reg 1169/2011. A differenza della data di scadenza che è un termine perentorio, il tempo di preferibile consumo, è una data consigliata dal produttore a cui la legge impone di fissarla e che potrebbe anche essere superata purché si sia certi della integrità del prodotto e sua della confezione e purché si applichino i consigli del produttore per l’uso e la  conservazione a confezione aperta.     #ImparoaConservare  

CARATTERISTICHE E FUNZIONI L’etichetta, avendo uno scopo anche pedagogico e non solo informativo, non deve in alcun modo indurre il consumatore a compiere scelte non obiettive e pertanto deve essere chiara, leggibile e indelebile. Questo riguarda tutti gli alimenti pre-imballati o preconfezionati destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti per la ristorazione collettiva. L'etichetta non deve attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie, e tanto meno deve accennare a proprietà farmacologiche a meno di autorizzazioni specifiche da parte degli organi preposti (Autorità europea per la sicurezza alimentare, Ministero della Salute). Le informazioni presenti in un’etichetta si distinguono in obbligatorie e in facoltative o volontarie. Senza le prime l’alimento non può essere commercializzato, mentre le seconde possono essere apposte, sempre sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti, per scelta del produttore/commercializzatore che ne risponderà direttamente in merito alla veridicità. Queste ultime sono poco utilizzate eppure, alcune, conferirebbero un elevato valore aggiunto all’alimento.   #MercatoAlimentareSicuro #BenessereeSalute #ConoscerePerCapire #EtichetteComuniEuropee  

La normativa che regolamenta tale disciplina è in vigore dal 2010 con il Reg. CE 1334/2008 e offre “informazioni relative agli aromi e alle sostanze aromatizzanti destinate ad essere utilizzate negli e sugli alimenti a garanzia del mercato e nel contempo di tutela della salute umana”. L’etichetta, in questi casi, è uno strumento veramente importante. Spesso gli aromi servono a mascherare la quasi totale assenza di ingredienti importanti; un esempio è una caramella al gusto di fragola o una bevanda al gusto di mirtillo ben diversa da una caramella alla fragola o da una bevanda al mirtillo.   ADDITIVI: Gli additivi sono sostanze che, pur senza alcun valore nutritivo, vengono aggiunte nella preparazione degli alimenti per migliorare alcune caratteristiche del prodotto come: tempo di conservazione (conservanti) aspetto e colore (coloranti emulsionanti) sapore (esaltatori di sapidità, correttori acidità). Gli additivi prima di essere utilizzati devono essere testati e autorizzati; tale autorizzazione si basa sulle valutazioni scientifiche effettuate dall’autorità europea preposta alla sicurezza alimentare (EFSA). Si trovano nell’elenco degli ingredienti, generalmente in fondo alla lista e possono essere segnalati con un numero specifico preceduto dalla lettera E.   ALCUNI ESEMPI:
  • Coloranti (da E 100 ad E 199);
  • Conservanti (da E 200 ad E 299),la cui funzione è quella di rallentare il processo di deterioramento del cibo causato da vari microrganismi quali muffe, batteri, lieviti. Tra i conservanti si elencano i nitrati E 251, E 252 e i nitriti E 249, E 250 che sono utilizzati soprattutto per i salumi e per gli insaccati e le carni lavorate; servono ad impedire lo sviluppo della tossina del botulino e di altri batteri. Inoltre si utilizzano anche per mantenere il colore tipico della carne e a migliorarne il sapore. Nella categoria dei conservanti è inclusa anche l’anidride solforosa E 220 e i suoi sali che impediscono la fermentazione della frutta secca preservandola dall’imbrunimento
  • Antiossidanti (da E 300 a E 322), la cui funzione è di evitare il processo di ossidazione dell’alimento. Tra gli antiossidanti ricordiamo le lecitine la cui presenza impedisce l’ossidazione dei grassi e quindi il loro irrancidimento. Le medesime possono causare allergie e pertanto nell’elenco degli ingredienti va aggiunta l’origine dell’additivo, ad esempio, lecitina di soia, lecitina di uova ecc., che possono essere indicati con la lettera E seguita dal numero 322 purché venga di seguito aggiunta l’origine;
  • Acidificanti (E 325, E 385), detti anche correttori di acidità, la cui funzione è quella di mantenere nell’alimento un ambiente acido;
  • Addensanti, Emulsionanti, Stabilizzanti (da E 400 a E 495).
  • Esaltatori di sapidità (E 620, E 621) sono sostanze che esaltano il sapore o la fragranza di un alimento; i più noti sono i Glutammati.

Novità importante del Reg UE 1169/2011 è l’obbligo di apporre in etichetta, nella lista degli ingredienti e con caratteri evidenti, la presenza di sostanze allergizzanti. Di seguito l’elenco delle sostanze presente nell’ allegato II Reg ue n. 1169/2011)
  • Cereali contenenti glutine, ovvero : grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: - Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; - Maltodestrine a base di grano; - Sciroppi di glucosio a base di orzo; - Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
  • Crostacei e prodotti a base di crostacei;
  •  Uova e prodotti a base di uova;
  •  Pesce e prodotti della pesca tranne: - Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; - Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino;
  • Arachidi e prodotti a base di arachidi;
  • Soia e prodotti a base di soia, tranne: - Olio e grasso di soia raffinato; - Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; - Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;
  • Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: - Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; - Lattitolo; - Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  • Sedano e prodotti a base di sedano;
  • Senape e prodotti a base di senape;
  •  Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
  •  Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti;
  • Lupini e prodotti a base di lupini;
  • Molluschi e prodotti a base di molluschi.
  Indicazioni complementari aggiuntive Le indicazioni complementari aggiuntive contemplate nel Reg UEn.1169/2011 da inserire in etichetta sono:  
  • Alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d’imballaggi autorizzati dal regolamento CE n 1333/20028. Dicitura aggiuntiva in etichetta : «confezionato in atmosfera protettiva».
  • I prodotti con un quantitativo di caffeina superiore a 150 mg/l che non siano tè o caffè, oltre all’indicazione “tenore elevato di caffeina”, dovranno riportare la dicitura “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
  • Gli alimenti con aggiunta di fitosteroli e fitostanoli dovranno riportare la dicitura “addizionato di steroli vegetali” o “addizionato di stanoli vegetali”. Tali aggiunte vanno inserite nella lista degli ingredienti. Sarà evidenziato che l’alimento è destinato esclusivamente a coloro che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Inoltre, verrà indicato che il prodotto potrebbe non essere adeguato per le donne in gravidanza, in allattamento e per i bambini di età inferiore a cinque anni.
  • I dolciumi o bevande ai quali viene aggiunta la liquirizia ad una concentrazione pari o superiore a 100mg/kg o 10mg/l, riporteranno la dicitura “contiene liquirizia” subito dopo l’elenco degli ingredienti.
  • Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. L’etichetta riporta la dicitura «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E.
  • L’etichetta riporta la dicitura «contiene una fonte di fenilalanina» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica.
  • Alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i».
  • Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro. la dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l’elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell’elenco di ingredienti o nella denominazione dell’alimento. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento.


Informazioni obbligatorie indicazioni senza le quali il prodotto non potrebbe essere venduto;
Informazioni facoltative indicazioni aggiuntive inserite per scelta del produttore ma sempre previste dalle norme;
Alimento pre-imballato o preconfezionato  E’ l’unità di vendita preparata e  confezionata nello stabilimento di produzione che deve rimanere integra fino all’acquisto da parte del consumatore finale.
Alimento preincartato -  alimenti imballati  nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
Ingrediente – qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento che sia ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata;
Luogo di provenienza – qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non coincide spesso con il paese d’origine;
Luogo d’origine – luogo in cui l’alimento è stato o coltivato o  allevato e prodotto interamente oppure dove è avvenuta la prevalente trasformazione;
Ingrediente composto – un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;  
Etichetta qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;
Campo visivo – tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale;
Campo visivo principale –  è il campo visivo di un imballaggio esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare per attirare l’attenzione;
Ingrediente primario – l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa;
Termine di preferibile consumodata, indicata dal produttore, fino alla quale il  prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
Data di scadenza – termine perentorio oltre il quale l’alimento non è più consumabile;
Sostanza nutritiva macro e micro nutrienti presenti nell’alimento ed indicati nell’etichetta nutrizionale: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sale, vitamine e sali minerali;
Chilocaloria (KCAL) –  Unità di misura che esprime il valore energetico degli alimenti. A livello internazionale, l'energia si esprime, in chilojoule (kJ). Ogni chilocaloria (kcal) equivale a 4,186 chilojoule (kJ).    

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