STG

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01 Mag 2017

Acronimo di Specialità Tradizionale Garantita (STG), indica le denominazioni di prodotti agricoli e alimentari ottenuti con materie prime o secondo metodi di produzione tradizionali, ovvero che hanno una composizione tradizionale.

Il sistema si rivolge a prodotti agricoli che abbiano una specificità legata alla tradizione di una zona, ma che non vengono necessariamente prodotti in tale zona. Comprende prodotti agricoli destinati al consumo umano e una varietà di prodotti alimentari tra cui birre, dolciumi, pasta, cibi precotti, minestre, gelati e sorbetti.

Tale riconoscimento può essere concesso solo laddove possa essere attestato un uso del prodotto o alimento, sul mercato comunitario, da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale. Questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 30 anni.

Come le D.O.P. e I.G.P., anche le preparazioni S.T.G. devono essere conformi a un preciso disciplinare di produzione.

Il Regolamento CE n. 1151/2012 ha introdotto una novità rispetto al sistema precedente, perché ha eliminato la possibilità di registrazione senza riserva del nome, ossia altri possono utilizzare lo stesso termine e l’unica differenza è data dall’appellativo S.T.G., lasciando solo il riconoscimento con riserva di nome (nessun altro può utilizzare lo stesso nome del prodotto).

Attualmente, gli unici due prodotti italiani che hanno ottenuto il riconoscimento S.T.G. sono la mozzarella e la pizza napoletana (entrambi registrati senza riserva di nome).

Specialità Tradizionale Garantita

 

Le Specialità Tradizionali Garantite  sono iscritte nel medesimo registro previsto per le D.O.P e I.G.P.

Si differenziano per il rilievo che assume l’elemento tradizionale nel senso che un nome può essere registrato come S.T.G. quando è impiegato tradizionalmente per indicare quel prodotto specifico o quando individua il carattere tradizionale del prodotto.

Anche per le S.T.G. è necessario che sia depositato un disciplinare di produzione, il quale dovrà riportare il nome, la descrizione del prodotto, il metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi, eventualmente, le materie prime o gli ingredienti utilizzati tradizionalmente e gli elementi che dimostrino il carattere tradizionale del prodotto.

Manca, invece, il riferimento al legame del prodotto con il territorio, con la conseguenza che se viene rispettato il metodo di produzione tradizionale, tale simbolo potrà essere impiegato da chiunque anche al di fuori dei confini tradizionalmente conosciuti.

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